Statuto

Art. 1 (denominazione)

È costituita un’Associazione denominata “Istituto Universitario di Studi Europei”.

Art. 2 (sede, caratteristiche dell’ente ed ambito d’azione)

L’Istituto Universitario di Studi Europei, con sede in Torino, via Maria Vittoria 26, è un’associazione senza scopo di lucro che opera sul territorio della Regione Piemonte alla quale potrà chiedere il riconoscimento legale.

At. 3 (scopi)

L’Istituto Universitario di Studi Europei ha per scopo la ricerca scientifica e la formazione nel campo dell’integrazione europea e dei rapporti internazionali e, attraverso tale attività, la preparazione di esperti e funzionari della vita internazionale; la promozione e la valorizzazione, anche attraverso il collegamento con organismi europei ed internazionali, di iniziative di enti pubblici, privati, organizzazioni sindacali e di categoria, istituti ed enti culturali e di ricerca nell’ambito della collaborazione europea e dei rapporti internazionali.
L’Istituto adempie ai suoi scopi per mezzo di corsi, centri di ricerche, un centro di documentazione, pubblicazioni ed ogni altra attività che sia consona agli scopi stessi.

Art. 4 (associati)

Gli associati si distinguono in
a) ordinari
b) benemeriti
c) onorari.
Possono essere associati sia Enti pubblici o privati, sia persone fisiche di qualunque nazionalità che dimostrino particolare interesse per l’attività svolta dall’Associazione.
L’ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati e su presentazione del Consiglio Direttivo ed è deliberata dall’Assemblea.
Per ogni associato è prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. (Si fa espresso riferimento all’art.5, comma 2 del decreto legislativo 4.12.97 n. 460).
Gli associati partecipano alla vita dell’Associazione e contribuiscono alla realizzazione dei programmi offrendo il proprio contributo finanziario o professionale.
L’Assemblea può attribuire la qualifica di associato onorario ai fondatori o a coloro che per i loro meriti riconosciuti sono equiparabili agli associati fondatori.
L’Assemblea potrà altresì attribuire la qualifica di associato benemerito ad enti o persone che siano in possesso di particolari competenze scientifiche o professionali o che abbiano particolari benemerenze.
Gli associati ordinari e benemeriti sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

 

Art. 5 (recesso ed esclusione degli associati)

Ciascun associato può, in qualsiasi momento e con effetto dallo scadere dell’anno in corso, recedere dall’Associazione, inviando comunicazione scritta all’Assemblea e al Consiglio Direttivo.
Ciascun associato può in qualsiasi momento essere escluso dall’Associazione per incompatibilità con gli scopi perseguiti dalla stessa o per gravi inadempienze nei confronti dell’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea a maggioranza assoluta e con voto segreto su relazione motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 6 (organi)

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio di Gestione;
c) il Presidente;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Comitato Scientifico;
f) il Revisore dei Conti.

Art. 7 (Assemblea degli associati)

L’assemblea è sovrana ed è costituita dagli associati ordinari e benemeriti di qualunque nazionalità.
Ogni associato ha diritto a un solo voto. L’associato non può farsi rappresentare nell’Assemblea se non da un altro associato. Sono ammesse deleghe, nel numero massimo di cinque per associato presente.

Art. 8 (poteri dell’Assemblea)

All’Assemblea spetta
a) l’approvazione dei bilanci o rendiconti preventivo e consuntivo, evidenzianti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione;
b) ogni modifica statutaria da deliberare con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta dei presenti;
c) la deliberazione di esclusione dell’associato ai sensi di quanto stabilito dall’articolo quinto del presente statuto;
d) la nomina del Consiglio di Gestione;
e) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
f) la nomina del Presidente dell’Associazione;
g) la nomina del Revisore dei Conti.
L’Assemblea è convocata a cura dal Consiglio di Gestione in via ordinaria almeno due volte all’anno.
La comunicazione della convocazione deve essere inviata agli interessati almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione dovrà altresì essere affisso nella bacheca dell’Istituto nei 10 giorni che precedono l’Assemblea. Le convocazioni saranno ritenute validamente effettuate anche a mezzo fax o posta elettronica purchè nei termini succitati.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o per volontà del Consiglio di Gestione, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza da altra persona eletta dall’Assemblea, che nomina anche il Segretario dell’Assemblea stessa.
I verbali delle assemblee devono essere trascritti su un apposito libro e resi disponibili presso la sede dell’Associazione per la consultazione degli associati.

Art. 9 (deliberazioni dell’Assemblea)

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti (salvo le disposizioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione per le quali si rinvia a quanto stabilito rispettivamente negli articoli 19 e 20 del presente statuto). Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti.

Art. 10 (Il Consiglio di Gestione)

Il Consiglio di Gestione è eletto dall’Assemblea fra i suoi associati e si compone di un numero variabile da due a cinque membri. Ne fa parte di diritto il Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio di Gestione dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Esso ha il compito di curare la gestione ordinaria, amministrativa e contabile dell’Associazione, redigere il bilancio o rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, previo parere consultivo del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio di Gestione si avvale dell’opera di un professionista scelto dal Consiglio di Gestione stesso, per l’assistenza contabile dell’Associazione. Tale professionista ha diritto di partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio di Gestione approva il regolamento organico del personale.
Il Consiglio di Gestione deve essere convocato con un preavviso di almeno tre giorni, salvo il caso di comprovata urgenza. Esso si riunisce almeno due volte all’anno e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Art. 11 (Il Presidente)

Il Presidente dell’Associazione è nominato dall’Assemblea, tenuto conto della sua preparazione scientifica in relazione all’attività dell’Istituto.
Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti, presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Gestione; fa parte di diritto del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo. Ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione verso i terzi ed in giudizio, assume i dipendenti e cura l’applicazione delle deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione, di cui firma gli atti. Il Presidente può delegare singoli atti a ciascun membro del Consiglio di Gestione.
In caso di temporanea assenza o impedimento, le funzioni di Presidente sono assolte dal membro del Comitato di Gestione incaricato dall’Assemblea di sostituirlo, il quale certifica l’assenza o l’impedimento del Presidente stesso.

Art. 12 (Il Consiglio Direttivo: composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile a partire da un minimo di otto fino ad un massimo di venti.
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell’Associazione, da alcuni membri eletti a maggioranza assoluta dall’Assemblea. Su approvazione dell’Assemblea, fanno parte del Consiglio Direttivo anche rappresentanti designati da enti pubblici e privati di prestigio e di rilevanza locale e nazionale, fra i quali:

  • un membro designato dal Comune di Torino,
  • due membri designati dalla Regione Piemonte,
  • un membro designato dalla Provincia di Torino,
  • un membro designato dalla Compagnia di San Paolo,
  • un membro designato dalla Fondazione CRT,
  • un membro designato dalla Commissione delle Comunità Europee.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere trascritti su un apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato dal Presidente. Previa approvazione del Consiglio stesso, possono partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio, anche rappresentanti di Enti interessati all’attività dell’Associazione.
In caso di dimissioni o morte di un Consigliere o del Presidente, si provvederà alla sua sostituzione fino alla prossima riunione dell’Assemblea.

Art. 13 (Il Consiglio Direttivo: funzioni)

Il Consiglio Direttivo è l’organo cui spettano funzioni di natura propositiva.
Esso

  • a) nomina i membri del Comitato Scientifico;
  • b) approva, sentito il Comitato Scientifico, l’indirizzo culturale ed i programmi di ricerca e didattici dell’Associazione stessa, nonché la concessione di eventuali borse di studio;
  • c) esamina ed esprime parere consultivo sui bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea degli associati e redatti dal Consiglio di Gestione;
  • d) propone eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all’Assemblea;
  • e) approva e propone all’Assemblea nuovi associati;
  • f) stabilisce l’importo della quota annuale di associazione.

Art. 14 (Il Consiglio Direttivo: riunioni)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno due volte all’anno e ogniqualvolta lo ritenga necessario a mezzo lettera, telefax, e-mail o telegramma o su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno dieci giorni e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
Ove necessario, non è esclusa la possibilità di partecipare alle suddette riunioni tramite videoconferenza.

Art. 15 (Il Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo deliberato dall’Assemblea, scelti tra docenti universitari, tra ricercatori e studiosi, di qualunque nazionalità, che abbiamo particolare competenza nel campo dei problemi connessi all’attività dell’Istituto. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Comitato Scientifico elabora proposte di attività di ricerca e di didattica dell’Istituto, provvede al controllo dell’attività scientifica, svolta nell’ambito dell’Istituto, cura eventuali pubblicazioni e coordina l’attività della biblioteca. Le riunioni del Comitato Scientifico sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato.

Art. 16 (il Revisore dei Conti)

Il Revisore dei Conti, che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori contabili, è nominato dall’Assemblea ed effettua i controlli secondo le norme di legge.

Art. 17 (Patrimonio ed Entrate)

Il Patrimonio è costituito da beni mobili e/o immobili, eventuali lasciti o donazioni da parte di soggetti pubblici e privati.
Le entrate sono costituite da

  • a) quote associative;
  • b) oblazioni;
  • c) contributi;
  • d) sovvenzioni dello Stato;
  • e) sovvenzioni di enti pubblici e privati.

I fondi sono depositati presso una Banca designata dal Consiglio di Gestione su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Esercizio finanziario e bilanci)

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre.
Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione, devono essere sottoposti al parere consultivo del Consiglio Direttivo e quindi – entro il trentun ottobre ed entro il trenta aprile – all’approvazione dell’Assemblea. Entro dieci giorni dall’approvazione devono essere trasmessi, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, al Ministero degli Affari Esteri. A detta amministrazione vigilante saranno analogamente inviati le delibere, i documenti, gli atti e le informazioni ritenuti necessari per l’esercizio della vigilanza.
I bilanci economici e finanziari approvati sono resi disponibili in Istituto per la consultazione degli associati.

Art. 19 (Modifica dello Statuto)

Lo Statuto può essere modificato dall’Assemblea con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20 (Scioglimento)

Per qualunque motivo avvenga lo scioglimento dell’Associazione, essa è deliberata dall’Assemblea, col voto favorevole dei tre quarti degli associati, e il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, verrà obbligatoriamente devoluto a enti che svolgono analoga attività senza scopo di lucro, ovvero devoluti a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I relativi verbali devono essere redatti dal Notaio.
In considerazione delle finalità dell’Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli associati o a terzi, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini sociali, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 21 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile, alle altre norme di legge, alle decisioni dell’Assemblea generale degli associati ed alle delibere del Consiglio Direttivo, riportate nei rispettivi verbali.

in originale firmato: Lionello JONA CELESIA, Francesca CILLUFFO Notaio.

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L’istituto Universitario di Studi Europei è dotato di Codice Etico