Misure anticorruzione
Come segnalare un illecito di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo
1. Schema base per gli adempimenti previsti Dlgs 10.3.2023 n. 24 (*) e relativo al canale di segnalazione interno
(*) Il Dlgs n. 24 del 10.3.2023 è in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.
Per quesiti relativi a specifiche norme o per chiarimenti sul Codice i dipendenti sono invitati a contattare la Presidenza.
Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Codice o violazioni della normativa dell’Unione o di disposizioni previste dalla normativa nazionale, lo stesso deve contattare la Presidenza.
Qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi alla stessa per la presentazione della segnalazione, il dipendente si riferirà al Sistema di Controllo interno nella persona del Responsabile della Anti- corruzione
Se una parte Terza desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Codice o violazioni della normativa dell’Unione o di disposizioni previste dalla normativa nazionale, deve contattare il competente Sistema di Controllo interno (responsabile Anti-corruzione) o gli specifici canali che verranno individuati a tale fine dall’Istituto.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Legge 6/11/2012 n. 190): Avv. Matteo BODO, elettivamente domiciliato per l’incarico ricoperto c/o l’Istituto Universitario di Studi Europei, Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino. Tel. 328 592 02 66 – 011 47 32 610
Indirizzo mail: matteobodo2@gmail.com | matteobodo@pec.ordineavvocatitorino.it.
2. Canale di segnalazione esterno
ANAC (https://www.anticorruzione.it/) ha introdotto dal 2022 nuove modalità di segnalazione di violazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La segnalazione può essere fatta cliccando sull’icona “accedi al servizio” sulla pagina: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
3. Scelta del canale di segnalazione
(Fonte: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing)
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.